IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  5  dicembre  1997,  n.  430,  e,  in
particolare, l'art. 1 che  elenca  tra  le  competenze  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica (di  seguito  CIPE)
la  definizione  di  linee   guida   e   principi   comuni   per   le
amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei
servizi di pubblica utilita',  ferme  restando  le  competenze  delle
autorita' di settore; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
luglio 2002,  recante  ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare,  l'art.  12,
comma 3, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 giugno 2007, che dispone che il Nucleo di consulenza  per
l'attuazione delle linee guida per  la  regolazione  dei  servizi  di
pubblica utilita' (di seguito NARS) e' riorganizzato con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante  ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e, in  particolare,  l'art.  20
concernente il Dipartimento per la programmazione e il  coordinamento
della politica economica, che stabilisce che presso  il  Dipartimento
opera, tra l'altro, il NARS; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  31
gennaio 2007, che tra l'altro, ha trasferito il  NARS  dal  Ministero
dell'economia e delle  finanze  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri; 
  Vista la delibera 24 aprile 1996, n. 65, con la quale  il  CIPE  ha
formulato le linee guida per la regolazione dei servizi  di  pubblica
utilita'; 
  Vista la delibera CIPE 8 maggio 1996, n. 81, con la quale, ai sensi
del punto 20 della citata delibera n. 65 del 1996, e' stato istituito
il NARS presso la segreteria del CIPE; 
  Vista la delibera 9 luglio 1998, n. 63, con la  quale  il  CIPE  ha
proceduto, ai sensi dell'art. 1 del decreto  legislativo  5  dicembre
1997, n. 430,  all'aggiornamento  del  proprio  regolamento  interno,
nonche' a confermare il  NARS  quale  proprio  organo  consultivo  in
materia tariffaria; 
  Vista la delibera CIPE 5 agosto 1998, n. 81, recante il regolamento
del NARS, che prevede la possibilita' per il coordinatore del NARS di
avvalersi  di  esperti  di  comprovata  professionalita'  nel  numero
massimo di dieci unita'; 
  Vista la delibera CIPE 28 marzo 2002, n. 10, come modificata  dalla
delibera CIPE 17 novembre 2006, n. 139, che modifica la  composizione
del NARS; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2008, recante modifiche alla composizione e  al  regolamento
interno del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle  linee  guida
per la regolazione dei servizi di pubblica utilita', pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2009, n.
42; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto
2010, recante modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri del 25 novembre  2008  in  ordine  all'organizzazione  e  al
regolamento interno del Nucleo di consulenza per  l'attuazione  delle
linee guida per la regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita',
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  27
dicembre 2010, n. 301; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto
2016, recante la disciplina dei requisiti professionali, dei  criteri
per l'attribuzione degli incarichi,  della  durata,  delle  cause  di
incompatibilita'  e  del  trattamento  economico  degli  esperti  del
Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica
economica della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  settembre  2019
con  il   quale   l'on.   Riccardo   Fraccaro   e'   stato   nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
con le funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
settembre  2019  con  il  quale  il  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri  e'  delegato  alla  firma  dei
decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del  Presidente
del Consiglio dei ministri, ad esclusione di  quelli  che  richiedono
una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e  di  quelli
relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  Considerata  la  necessita'  di  razionalizzare  e  aggiornare   le
disposizioni inerenti l'organizzazione ed il funzionamento del  NARS,
anche in considerazione dell'emanazione  dei  piu'  recenti  atti  da
ultimo citati, al  fine  di  semplificare  e  rendere  piu'  efficace
l'azione a supporto del CIPE in materia di regolazione dei servizi di
pubblica   utilita'   e   di   assicurare   un   adeguato    supporto
tecnico-economico all'attivita' dello stesso NARS; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Modifiche al decreto del Presidente 
             del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 
 
  1. All'art. 2, comma 3, del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 25 novembre 2008, dopo le parole «a un dirigente  di  II
fascia», sono aggiunte le seguenti:  «o  equiparato,  proveniente  da
amministrazioni pubbliche, enti pubblici ed autorita'  amministrative
indipendenti, organi di rilievo costituzionale o ad uno degli esperti
del Dipartimento, di cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 8 agosto 2016». 
  2. L'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri
25 novembre 2008 e' sostituito dal seguente: 
    «1. Agli esperti, qualora estranei alla pubblica amministrazione,
e'  attribuito  con  il  decreto  di   nomina,   sulla   base   della
professionalita' posseduta, un compenso determinato in base a  quanto
stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 8 agosto 2016. 
    2. Gli esperti,  se  scelti  tra  i  soggetti  appartenenti  alle
pubbliche  amministrazioni,   mantengono   il   proprio   trattamento
economico complessivo in godimento. Agli stessi e' attribuito, con il
decreto di nomina, sulla base della  professionalita'  posseduta,  un
eventuale trattamento economico accessorio,  determinato  in  base  a
quanto stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 8 agosto 2016. 
    3. Gli oneri relativi agli incarichi e al trattamento di missione
degli esperti di cui ai commi precedenti, equiparati, a tal fine,  ai
dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio, e gli altri
oneri  relativi  alle  spese  di  funzionamento  del  Nucleo  gravano
sull'apposito  capitolo  dell'unita'   previsionale   di   base   del
Dipartimento. 
    4. Il segretario del NARS, previsto dall'art.  2,  comma  3,  del
presente  decreto,  se  scelto  tra  i  soggetti  appartenenti   alle
pubbliche  amministrazioni  mantiene  il  trattamento  economico   in
godimento, comprensivo della retribuzione di  parte  variabile;  allo
stesso e' attribuito un compenso sostitutivo  della  retribuzione  di
risultato non superiore a quella corrisposta ad un  dirigente  di  II
fascia della Presidenza del Consiglio dei ministri destinatario della
fascia economica piu' alta. Al segretario del NARS, se scelto tra gli
esperti del Dipartimento,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 8 agosto 2016, e' attribuito, con  il  decreto
di nomina, un compenso determinato nella  misura  massima  di  quanto
stabilito dall'art. 6 del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  8  agosto  2016,  ove  disponibile.  Il  suddetto  compenso
integra, per la parte eventualmente eccedente, il compenso  spettante
in qualita' di esperto del Dipartimento».